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Venerdì, 14 Aprile, 2017
Partite Iva inattive

Il D.l. 193/2016 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017) ha previsto una nuova normativa secondo la quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere a chiudere le partite Iva dei contribuenti (lavoratori autonomi e imprese, sia individuali che in forma societaria), se risulta che questi non hanno esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Per procedere d’ufficio alla chiusura della partita Iva, l’Agenzia delle Entrate dovrà verificare, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, il mancato esercizio per le tre annualità precedenti dell’attività di impresa o dell’attività di lavoro autonomo.

Anche a seguito della chiusura d’ufficio della partita Iva, rimarranno validi i poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Le modalità operative di applicazione della procedura di chiusura automatica delle partite Iva “inattive” saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale dovrà anche stabilire le forme di comunicazione preventiva al contribuente dell’intenzione di procedere alla chiusura.

Si presume quindi che sarà consentito al contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia, di fornire i necessari chiarimenti entro un determinato termine successivo al ricevimento della comunicazione preventiva.