
La Corte di cassazione, con sentenza 16893 depositata il 24/7/2014, conferma come sugli accertamenti scaturenti da indagini bancarie, l’accertatore possa limitarsi a chiedere conto dei prelevamenti e dei versamenti in contanti, incombendo totalmente sul contribuente la giustificazione di tali operazioni. In caso contrario esse costituiscono maggiori ricavi.
Si tratta di un orientamento particolarmente rigoroso, ma ormai consolidato in materia.
Ipotizzare che tutti i prelevamenti (sintomatici di acquisti) siano, al pari dei versamenti, ricavi in nero e per di più senza riconoscere alcun costo, rischia di penalizzare in modo eccesivo il contribuente.
Peraltro vi è il problema che gli uffici, con riferimento ai prelevamenti, non ritengono sufficiente quanto richiesto dalla norma per superare la presunzione (ovvero l’indicazione del beneficiario), ma pretendono una giustificazione documentale.
Il che, a distanza di anni, e per importi non elevati, diventa speso impossibile.
Nel caso della sentenza in oggetto sembra essersi verificata proprio tale circostanza: non sono stati riconosciuti neanche i prelevamenti per finalità personali o familiari verosimilmente perché, a distanza di anni, il contribuente condannato non era in grado di provarli.