Oltre a quelli relativi ai carburanti di cui alla ns. circolare n. 33/2018, sono anticipati al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
La circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/4/2018 segnala che l’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
La citata circolare fornisce il seguente esempio: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come peraltro oggi già avviene) al pari di quelle da B o C ad A (queste dall’1/7/2018, in ragione delle nuove disposizioni).
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019, quando partirà l’obbligo di fatturazione elettronica generalizzata).
Sulla fattura elettronica sarà obbligatoria l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).