L’Avvocato generale della Corte di giustizia UE, nelle conclusioni depositate in data 8/9/2016 (C-398/15) ha chiarito che le esigenze di pubblicità legale nei Registri delle Imprese prevalgono sul diritto all’oblio, sia in ragione delle esigenze di certezza del diritto sia di tutela dei terzi, inclusi i creditori.
La vicenda nasce dalla richiesta di un amministratore di una società di costruzioni italiana che aveva gestito un’azienda dichiarata fallita nel 1992, poi cancellata dal Registro delle Imprese, e che lamentava come la sua nuova attività non poteva svilupparsi anche perché nel Registro delle Imprese era riportata la sua precedente attività come amministratore di una società fallita.
Il soggetto aveva chiesto al Tribunale di imporre al Registro delle Imprese la cancellazione dei dati e i giudici di primo grado gli avevano dato ragione invocando il diritto all’oblio.
La Corte di Cassazione, prima di pronunciarsi, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo per l’interpretazione della direttiva 68/151 sulla pubblicità degli atti delle società e della direttiva 95/46 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
La questione è se il diritto all’oblio prevalga sugli obblighi di trasparenza fissati dalla direttiva in materia societaria.
L’Avvocato generale si è quindi pronunciato a favore della trasparenza, sostenendo come la pubblicità legale sulle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese sia un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, che serve a tutelare gli interessi dei terzi, la lealtà delle transazioni commerciali e il buon funzionamento del mercato; inoltre se si ponessero limiti soggettivi di accesso o temporali, sarebbe compromessa la funzione del Registro delle Imprese a tutela dell’interesse pubblico.