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Lunedì, 3 Maggio, 2021
Qualificazione del reddito – Redditi di lavoro autonomo e redditi di impresa

la Risposta a interpello n. 312 del 30/4/2021 dell’Agenzia delle Entrate, trattando un quesito sull’applicabilità della ritenuta d’acconto su prestazioni di servizio, esamina le circostanze che qualifichino il reddito di un soggetto quale reddito di lavoro autonomo o di impresa, e il conseguente obbligo, per il committente, di applicare, o meno, la ritenuta d’acconto.

 

Si premette che:

- L’articolo 53 del T.u.i.r. stabilisce che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (i redditi di impresa)…”.

- L’articolo 55 del T.u.i.r. stabilisce che “Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali…

 

Ciò premesso, il quesito posto all’Agenzia ha riguardato il caso del conferimento ad un consulente aziendale, munito di partita Iva e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese, di un incarico finalizzato a supportare le strategie commerciali e di sviluppo del cliente, mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse del cliente stesso. La questione era se sui pagamenti relativi al predetto servizio fosse da applicare la ritenuta d’acconto, e quindi se l’attività fosse da qualificare, ai fini fiscali, come lavoro autonomo o impresa.

 

Innanzitutto l’Agenzia ricorda che con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero “senza albo”, definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

La stessa legge dispone che “La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”. Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il suo reddito viene qualificato come reddito di lavoro autonomo e il committente della prestazione è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto.

Qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), con iscrizione al Registro delle Imprese, il reddito è qualificato come reddito di impresa e il committente della prestazione non deve applicare la ritenuta d’acconto.