Le disposizioni in materia di split payment, previste dalla legge di stabilità 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’Iva diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.
Dunque, dall’1/12015, le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment che prevede che al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal soggetto PA beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto ministeriale.
Le operazioni che saranno poste in essere a partire dal 1° gennaio andranno regolarmente fatturate con rivalsa dell’Iva, salvo dare evidenza contabile del fatto che tale imposta non verrà mai incassata.
In sostanza, in relazione alle operazioni interessate dallo split payment il saldo della posizione di debito Iva nei confronti dell’erario chiude sempre a zero.
Le fatture già emesse nei confronti della Pa in regime di esigibilità differita, se pagate dall’1/1/2015, acquisiscono tale data di esigibilità e di conseguenza sono assorbite dal regime dello split payment. Ciò significa che l’Iva non verrà mai riscossa del fornitore. Del mancato incasso va data evidenza contabile con una scrittura di rettifica, di modo che il debito Iva sorto a suo tempo in sede di fatturazione sia stornato e relativamente alle fatture interessate dallo split payment il saldo del debito Iva chiuda in pareggio.