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Venerdì, 8 Maggio, 2020
Redazione Bilancio al 31/12/2019

L’emergenza prodotta dal Covid-19 rappresenta per le società che hanno coincidenza tra l’esercizio amministrativo e l’anno solare un fatto che si è verificato dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio.

Dunque, ai fini di predisposizione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ricopre particolare importanza l’informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Il Dl 8 aprile 2020, n. 23 ("c.d. Decreto Liquidità"), ha disposto che: «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, …. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.».

Il disposto di legge citato congela sino al bilancio dell’esercizio 2021 gli effetti dell’emergenza per quelle società che, a causa dell’emergenza epidemiologica, si venissero a trovare in una situazione di perdita di continuità aziendale.

La norma non si applica, quindi, né alle società che sono in continuità aziendale né alle società che non sarebbero comunque state in continuità aziendale, anche qualora l’emergenza epidemiologica non fosse avvenuta.

E’ dunque cruciale, nella redazione dei bilanci al 31/12/2019, il ruolo dell’informativa, dato che la nota integrativa deve indicare “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” (art. 2427, co, 22-quater).

 

Di seguito un prospetto riassuntivo, ripreso da un documento prodotto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale:

 

1. in presenza del presupposto di continuità aziendale:

- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;

- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.)

2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:

- se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;

- se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.