L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 484/2019, ha fornito un importante chiarimento, nel caso in cui uno stesso soggetto, contemporaneamente, presti sia prestazioni di lavoro subordinato che prestazioni di lavoro autonomo nei confronti dello stesso ente, avendo dunque nei confronti dello stesso un contratto di natura mista, sia di lavoro subordinato che di natura professionale.
Il caso in esame riguarda una società finanziaria che ha adottato una tipologia contrattuale che prevede che la società abbia, con lo stesso soggetto, un rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno di lavoro autonomo, con il quale viene fornita un’attività di natura diversa rispetto a quella di lavoro autonomo.
Si ricorda che esiste una causa ostativa che preclude il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi di imposta.
Ma nel caso in oggetto, l’agenzia chiarisce che nei contratti misti, dove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro e il contratto non comporti una trasformazione di lavoro dipendente in autonomo, non vi è alcun ostacolo all’applicazione del regime forfetario.
La causa ostativa opera, al contrario, qualora, nel corso della durata del contratto, lo stesso dovesse subire modifiche volte a trasformare una quota di redditi percepiti da redditi di lavoro dipendente a redditi di lavoro autonomo; in tal caso, infatti, si sarebbe in presenza di una artificiosa trasformazione del rapporto lavorativo, che è ostativa all’applicazione del regime forfetario.