Il Decreto “semplificazioni”, approvato in via definitiva e di prossima entrata in vigore, sopprime il sistema sanzionatorio (per il committente) e di responsabilità (per l’appaltatore) nel caso in cui uno o più subappaltatori (ovvero l’appaltatore stesso) non abbiano versato regolarmente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione al contratto di appaltato/subappalto (l’analogo obbligo per i versamenti Iva era già stato abrogato a far data dal 22/6/2013 – si veda la nostra circolare del 2/9/2013).
In particolare, dunque la situazione diviene la seguente:
Per il committente
Prima dell’entrata in vigore del Decreto in oggetto sarebbe stato sanzionato da Euro 5.000 a Euro 200.000 se avesse pagato il corrispettivo all’appaltatore senza aver prima acquisito la documentazione attestante i versamenti di quest’ultimo. Con l’entrata in vigore del Decreto verrà meno l’obbligo di acquisire la predetta documentazione. Per le violazioni commesse in vigenza della norma, non si applicano sanzioni per il principio del “favor rei”.
Per l’appaltatore
Prima dell’entrata in vigore del Decreto in oggetto sarebbe stato obbligato in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute di lavoro dipendente se avesse pagato il corrispettivo al subappaltatore senza aver prima acquisito la documentazione attestante i versamenti di quest’ultimo. Con l’entrata in vigore del Decreto verrà meno la responsabilità solidale. Per le violazioni commesse in vigenza della norma, l’applicazione del “favor rei” è incerta, poiché è dubbia la natura sanzionatoria della disposizione abrogata.