Con la ns. Circolare n. 67/15 del 30/9/2015 sono stati illustrati i contenuti della riforma del sistema sanzionatorio relativo alle operazioni in inversione contabile (reverse charge), disciplina articolata e oggetto di molteplici interventi normativi e di prassi.
Di seguito una sintesi delle principali violazioni riguardanti tale fattispecie, e le relative sanzioni.
Violazione |
Sanzione |
Omissione dell’integrazione e/o doppia annotazione nei registri Iva vendite |
In capo al cessionario/committente, da 500 euro a 20.000 euro. Resta ferma la sanzione del 90% in relazione all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta (oltre a quella per infedele dichiarazione) |
Omissione dell’integrazione e/o doppia annotazione nei registri Iva vendite e acquisti in caso di operazione assoggettata a reverse charge e mancata registrazione dell’operazione anche nelle scritture contabili |
In capo al cessionario/committente, dal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma la sanzione del 90% in relazione all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta (oltre a quella per infedele dichiarazione) |
Mancata regolarizzazione dell’operazione da parte del cessionario/committente, entro i termini di legge, in caso di mancata emissione di fattura o di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore |
In capo al cessionario/committente, come punti precedenti |
Emissione di fattura con rivalsa dell’imposta in caso di operazione che, correttamente, avrebbe dovuto scontare il meccanismo del reverse charge |
In capo al cessionario/committente, da 250 euro a 10.000 euro. Resta fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione e il fatto che non sia tenuto all’assolvimento dell’imposta. In capo al cedente/prestatore è prevista la solidarietà limitatamente alla sanzione. In capo al cessionario/committente, dal 90 al 180% se l’errore è determinato da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole |
Emissione di fattura in reverse charge in relazione ad un’operazione per la quale, correttamente, si sarebbe dovuta applicare l’imposta in rivalsa |
In capo al cedente/prestatore, da 250 euro a 10.000 euro. |
Applicazione del reverse charge |
In capo al cessionario/committente, in sede di accertamento sono espunti sia il debito computato sia la detrazione operata nelle liquidazioni periodiche, ma non v’è sanzione. Resta fermo il diritto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta |
Applicazione del reverse charge per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, ma inesistenti |
In capo al cessionario/committente, sanzione tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro |