la Legge 126/2020, integrata delle disposizioni di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha previsto la possibilità di procedere al riallineamento del valore fiscale di un bene a quello (superiore) iscritto nel bilancio dell’impresa.
Le principali caratteristiche di tale normativa sono le seguenti:
- Può essere riallineato il valore dei beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
- Il riallineamento si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% del differenziale tra valori contabili e fiscali al 31 dicembre 2020 (dunque il valore contabile a cui fare riferimento deve essere comprensivo della quota di ammortamento del 2020).
- Il riallineamento deve essere eseguito per l’intero valore disallineato (è quindi esclusa la possibilità di un riallineamento parziale) e può essere eseguito anche su singoli beni.
- Il riallineamento deve prevedere l’apposizione dello status di sospensione di imposta ad una qualunque riserva di capitale netto, per un ammontare pari valore disallineato a cui è applicata l’imposta sostitutiva, al netto di quest’ultima.
- L’allocazione della riserva in sospensione di imposta deve avvenire tramite delibera assembleare da tenersi entro l’esercizio successivo a quello di riferimento dell’operazione di riallineamento.
- E’ possibile affrancare dalla sospensione di imposta l’importo disallineato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
- La deduzione degli ammortamenti conteggiati sull’importo riallineato potrà partire già dall’esercizio successivo a quello in cui si è effettuato il riallineamento, quindi dal 2021.
- Per quanto riguarda la efficacia fiscale del riallineamento ai fini delle plusvalenze da cessione, la stessa è differita di quattro esercizi, fino al 1° gennaio 2024.
- Il riallineamento può riguardare beni materiali e immateriali; in particolare, a seguito delle integrazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021, può riguardare anche l’avviamento e gli altri costi pluriennali.