La nuova disciplina sul sistema sanzionatorio tributario penale, che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto approvato in via definitiva il 22/9/2015, può essere così sintetizzata nei suoi punti cardine:
- è previsto, in generale, un inasprimento delle condotte fraudolente (sono previste pene più severe per l’omessa presentazione della dichiarazione, l’occultamento o distruzione di scritture contabili e l’indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (quali ad esempio quelle relative al mancato versamento di importi dichiarati);
- per la omessa dichiarazione, la pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da un 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. La soglia di punibilità viene innalzata da 30.000 a 50.000 Euro;
- è introdotto il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta punito, con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni, per chiunque non presenta, essendovi tenuto, il modello 770, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.
- è innalzata la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando, congiuntamente, l’imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a 30.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di Euro ovvero l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta stessa o comunque a 30.000 euro;
- per quanto riguarda la contestazione di dichiarazione infedele, la soglia di punibilità viene innalzata a 150.000 Euro e l’imponibile a 3 milioni di Euro. Non si tiene conto della non corretta classificazione dell’inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dai casi precedenti non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
- l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punita con la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni;
- è inasprita la sanzione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (ora da diciotto mesi a sei anni, rispetto alla previgente sanzione da sei mesi a cinque anni);
- è aumentata la soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA (le nuove soglie sono rispettivamente 150.000 e 250.000 Euro);
- i beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, potranno essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative.
- è prevista la confisca dei beni in caso di condanna per un reato previsto dal D.Lgs. n. 74/2000;
- è disposta la non punibilità penale nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metà (finora la riduzione era fino a un terzo) e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti.