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Mercoledì, 31 Gennaio, 2024
Rimanenze inziali di magazzino

La Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto la possibilità di regolarizzare le consistenze delle rimanenze di magazzino; è infatti possibile procedere, relativamente al periodo 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

 

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta:

- il pagamento dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;

- il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità predette e il valore eliminato.

 

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18% sul valore iscritto.

 

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo delle imposte relative al periodo 2023 e la seconda entro il secondo acconto delle imposte relativa al periodo 2024.

 

L 'adeguamento in oggetto non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

 

Se l’adeguamento in oggetto non pare porre problemi dal punto di vista fiscale e amministrativo, ne deve, nel caso, essere valutato l’impatto in relazione ai rapporti tra amministratori, soci, eventuali organi di controllo e terzi creditori.