L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risoluzione 30/10/2015, n. 92, precisazioni in merito alle regole applicabili ai rimborsi chilometrici spettanti ai lavoratori dipendenti.
I rimborsi chilometrici erogati al dipendente per l’effettuazione della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro, sono esenti da tassazione a condizione che, in sede di liquidazione, l’indennità sia calcolata in base alle tabelle Aci, conteggiate in base alla percorrenza, al tipo di automezzo utilizzato e al costo chilometrico relativo (elementi che devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro).
In particolare, la Risoluzione in oggetto chiarisce che se la distanza percorsa dal lavoratore dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, per cui è riconosciuto un rimborso chilometrico inferiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione ex articolo 51, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 917/1986.
Se al contrario la distanza percorsa dal lavoratore dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, per cui è riconosciuto un rimborso chilometrico maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è soggetta a tassazione ex articolo 51, co. 1, D.P.R. 917/1986.