Il D.Lgs. sulle “semplificazioni fiscali”, approvato in via definitiva, innalza da 5mila a 15mila Euro il limite di importo dei rimborsi Iva ottenibili senza garanzia (si veda la nostra circolare n. 42 del 3/7/2014); inoltre per i crediti di importo superiore a 15mila Euro la garanzia sarà chiesta solo ad alcune categorie di contribuenti.
La nuova normativa dispone infatti che i rimborsi Iva di ammontare superiore a 15mila Euro siano eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza per i rimborsi infrannuali, da cui emerge il credito chiesto a rimborso, recante il visto di conformità.
La prestazione della garanzia resta prevista nel caso di richiesta da soggetti passivi che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni (diversi dalle start-up innovative), o da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati atti di accertamento o di rettifica.
La garanzia è anche richiesta per i contribuenti che chiedono il rimborso a seguito di cessazione dell'attività.