Nell'ambito delle cessioni di immobili, la L. 4/8/2006, n. 248 impone alle parti del contratto di rendere, all'atto della cessione, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. In mancanza di tale dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può sottoporre ad accertamento di valore, ai fini dell'imposta di registro, l'immobile oggetto del trasferimento ed è altresì prevista una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 10.000.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'accertamento di valore opera anche con riferimento alle vendite di abitazioni nei confronti di privati regolate con il metodo del c.d. prezzo-valore se nell'atto non sono indicate in maniera analitica le modalità di pagamento del corrispettivo. Si può quindi concludere che l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, rispondendo a precise finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, sussiste in linea generale per tutti i pagamenti relativi ad atti di compravendita immobiliare.
Tale tracciabilità, peraltro, non può essere pretesa con riferimento a pagamenti che saranno effettuati successivamente rispetto all'atto di cessione dell'immobile, poiché per le parti è impossibile al momento della cessione fornire gli estremi di tutti i pagamenti che compongono il corrispettivo complessivamente pattuito (verificandosi solo in data successiva alla firma dell'atto di cessione).
In tal caso, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili all'identificazione, relativamente ai tempi, agli importi e ad eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo.
L'Amministrazione finanziaria può comunque verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta che esse hanno avuto luogo, e i patti conclusi tra acquirente e venditore.