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Mercoledì, 19 Settembre, 2018
Scomputo ritenute Irpef subite in caso di assenza di certificazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha chiarito che la mancata consegna, da parte del sostituto di imposta tenuto a operare la ritenuta sul pagamento, della certificazione attestante la ritenuta operata, non preclude al contribuente di utilizzare l’importo trattenuto ai fini dello scomputo dall’imposta dovuta.

Sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 38/14 del 13/6/2014, e n. 41/16 del 22/4/2016.

 

La conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate impone però al contribuente sostituito l’obbligo di provare la reale entità della base imponibile, qualora intenda evitare la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte.

La Cassazione, quindi, ribadisce che «la norma, attualmente vigente, dedicata allo scomputo delle ritenute d’acconto, ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state operate (articolo 22, Dpr 917/1986), rilevando, quindi, un fatto storico (decurtazione del corrispettivo), che, seppur viene provato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato con mezzi equivalenti da chi la ritenuta ha subìto».

 

D’altra parte, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E/2009, consente lo scomputo delle ritenute non certificate, se il contribuente fornisce la prova di averle subite (ad esempio esibendo copia della fattura e dell’estratto di conto corrente ove risulti accreditato il solo importo della stessa, al netto della ritenuta).