con la nostra Circolare n. 58/2018 del 19/9/2018 avevano segnalato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha chiarito che la mancata consegna, da parte del sostituto di imposta tenuto a operare la ritenuta sul pagamento, della certificazione attestante la ritenuta operata, non preclude al contribuente di utilizzare l’importo trattenuto ai fini dello scomputo dall’imposta dovuta (sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 38/14 del 13/6/2014, e n. 41/16 del 22/4/2016).
Un ulteriore contributo sulla materia viene fornito ora dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10378/2019 depositata il 12/4/2019, particolarmente significativa in quanto emanata dalle Sezioni Unite.
La sentenza in oggetto chiarisce che se il sostituto di imposta non versa le ritenute operate, il sostituito non è responsabile in solido, in quanto tale forma di responsabilità è espressamente condizionata, non solo all’omesso versamento, ma anche all’omessa effettuazione delle ritenute.
E’ quindi riconosciuto al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute di acconto effettuate dal sostituto, in quanto la solidarietà del sostituito si verifica unicamente nel caso di omissione sia dell’effettuazione della ritenuta sia del relativo versamento (nel caso oggetto della sentenza, le ritenute erano state operate ma non versate).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, enuncia dunque il principio in base al quale se il sostituto omette di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto al pagamento in solido, in quanto la responsabilità solidale è espressamente condizionata all’omessa effettuazione delle ritenute stesse.