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Giovedì, 3 Luglio, 2014
Semplificazioni in materia fiscale

la bozza di D.Lgs. approvato dal CdM in data 23/6/2014 ha previsto alcune semplificazioni in materia fiscale, che entreranno in vigore in sede di approvazione definitiva, illustrate di seguito.

 

Semplificazioni per le richieste di rimborsi IVA

La norma eleva da 5.000 a 15.000 euro l'entità del rimborso che le imprese potranno ottenere senza alcun adempimento. Le regole vengono semplificate anche per gli importi che eccedono tale somma: non servirà più la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma basterà che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Dalla semplificazione saranno escluse richieste considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali (soggetti a inizio o a fine attività, soggetti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica, presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità), per le quali, se superano i 15.000 euro, deve essere prestata garanzia.

 

Previsione di scadenza annuale per le comunicazioni “Black List”

Attualmente è previsto per i soggetti passivi Iva l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La nuova disciplina prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale e che venga innalzato a 10.000 euro il limite di esonero entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa.

 

Semplificazioni in materia di operazioni intra-UE

Per armonizzare la disciplina Iva nazionale con il diritto dell'Ue in materia di attribuzione del numero di identificazione Iva e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue, si prevede che all'atto dell'attribuzione della partita Iva il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue, di cui al Regolamento comunitario n. 904/2010. Ciò significa che le operazioni intracomunitarie potranno essere effettuate in concomitanza con l'attribuzione della partita Iva. Fino a oggi è previsto che l'Agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, potesse emettere, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, provvedimento di assenso o diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, e quindi che l'attività del contribuente fosse bloccata fino all'emissione di tale provvedimento.

 

Ampliamento dei casi di esenzione da dichiarazione di successione

In base al provvedimento in oggetto, non sarà è più necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l'obbligo di denuncia è di 25.822 euro.

 

Definizione unica per il concetto di “prima casa

La norma allinea la nozione di «prima casa» rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di imposta di registro. Si prevede cioè che l'aliquota Iva agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici), anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Secondo questo decreto, ai fini della tassazione, non conta il catasto, ma la struttura dell'immobile.