Considerati i termini di invio delle denunce dichiarative per l’anno 2018, l’obbligo di procedere alla corretta conservazione dei relativi registri contabili scade in data 2 marzo 2020, quindi, entro tre mesi dalla presentazione del modello Redditi 2019.
Secondo la disciplina portata dal del Dl 357/1994, come modificato dal Dl 34/2019, si evince che, anche per chi scelga i metodi conservativi tradizionali, non è più obbligatoria la stampa cartacea, da eseguirsi entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, in quanto è sufficiente che entro tale termine i registri siano aggiornati e disponibili per l’immediata stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo, e in loro presenza.
È dunque possibile evitare la formazione di registri cartacei, purché la tenuta dei registri stessi su sistemi meccanografici consenta l’immediata stampa qualora ciò dovesse rendersi necessario.
Tale semplificazione vale per i registri Iva e per gli altri registri contabili, quali il libro giornale, i mastrini, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie di magazzino.
La possibilità di non stampare (e comunque di archiviare digitalmente) qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici, non evita l’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale e su quello degli inventari, che deve essere versata secondo il metodo applicabile per la conservazione sostitutiva (16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse da versare mediante modello F24) oppure secondo il metodo previsto per la stampa cartacea (32 euro, o 16 euro per le società di capitali, per ogni cento pagine o frazione da versare tramite contrassegni telematici, oppure con il modello F23).
Sul punto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Dottori Commercialisti hanno redatto il documento del 14/1/2020, che si allega in copia, titolato “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo”