La disciplina in oggetto ha subito negli anni diverse modifiche e integrazioni; il D.L. 179/2012 aveva stabilito che per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, le persone fisiche che avevano investito in start up innovative potevano beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19% dell’investimento, con il vincolo di mantenere l’investimento per almeno due anni e con un importo massimo su cui computare la detrazione pari a Euro 500.000. Per lo stesso periodo di tempo (2013 – 2016), i soggetti Ires che avevano investito in start up innovative avevano potuto beneficiare di una deduzione dal reddito pari al 20% dell’investimento, anch’essi con il vincolo di mantenerlo per almeno due anni e con un importo massimo di deduzione pari ad Euro 1.800.000 per periodo d’imposta.
La Legge 232/2016 aveva aumentato, dal 2017, per le persone fisiche, la percentuale di detrazione al 30%, innalzato il termine minimo di mantenimento dell’investimento da due a tre anni, e incrementato l’investimento massimo detraibile a € 1.000.000; la predetta normativa aveva potenziato l’incentivo anche per i soggetti Ires, portando la percentuale di deduzione al 30% ed innalzando il termine minimo da due a tre anni.
La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato gli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative incrementando le aliquote di detrazione (soggetti Irpef) e di deduzione (soggetti Ires):
Inoltre, per i soggetti passivi Ires, diversi da start up innovative, l’agevolazione è incrementata dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative, a condizione che l’investimento sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
Da ultimo è necessario sottolineare che le descritte novità sono temporanee e valgono soltanto per il periodo di imposta 2019 e inoltre non sono immediatamente operative perché la loro efficacia è espressamente subordinata alla autorizzazione della Commissione europea