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Giovedì, 16 Ottobre, 2014
Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale

Lo Studio n. 545/2014 del Consiglio Nazionale del Notariato, che fa seguito alla massima n. KA37/2014 dei Notai del Triveneto, afferma il principio che sia ammissibile la trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale; il principio vale per tutte le forme societarie unipersonali (di persone e di capitali).

A seguito della riforma del diritto societario (D.Lgs. 17/1/2003, n. 6) tale principio è stato sostenuto dalla dottrina prevalente, ma è sempre stato negato dalla giurisprudenza (Tribunale Mantova 28/3/2006, Corte d’Appello Torino 14/7/2010, Tribunale Piacenza 22/12/2012), ove non si rinvengono pronunce favorevoli alla tesi in oggetto.

 

La questione ha un notevole interesse nella pratica operativa, poiché l’operazione in oggetto può proporsi come una conveniente alternativa alle fattispecie ora previste nel caso descritto, ovvero la liquidazione della società, con cessione dell’azienda all’impresa individuale. Nello Studio infatti si nota come la qualificazione di tale operazione in termini di trasformazione consentirebbe al socio unico che intenda proseguire l’attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici ad essa afferenti, per poi procedere alla loro ricostituzione, procedimento che risulterebbe altrimenti necessario al fine di riprendere la medesima attività in precedenza esercitata in forma societaria. Una simile soluzione consentirebbe, inoltre, di beneficiare del principio della continuità dei rapporti giuridici ai fini, ad esempio, della conservazione di licenze amministrative relative all’impresa svolta.

 

Lo Studio del Notariato citato non esamina l’operazione inversa (ovvero la trasformazione da impresa individuale a società unipersonale).