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Martedì, 3 Dicembre, 2019
Trattamento di Fine Mandato Amministratori

per la società che eroga il TFM, la deducibilità dello stesso è disciplinata dagli articoli 105 e 95 del Tuir, che dispongono come gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio secondo il principio di competenza, in luogo del principio di cassa che regola la deducibilità dei compensi agli amministratori.

Nella risposta di consulenza giuridica in commento, l’Agenzia, ha segnalato nuovamente la propria posizione secondo cui la deducibilità dell’accantonamento al fondo TFM deve presupporre sia la previsione statutaria, sia l’esistenza di un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; nell’ipotesi in cui l’amministratore viene nominato contestualmente alla costituzione della società con l’indennità di fine mandato prevista statutariamente, la deducibilità delle quote accantonate a TFM nell’anno di costituzione è ammissibile qualora la quantificazione avvenga mediante atto di data certa contestualmente alla nomina dell’amministratore o, al più tardi, entro il 31 dicembre dell’esercizio di costituzione della società; per i successivi esercizi, la deducibilità sarà condizionata alla predisposizione di atto di data certa anteriore all’inizio di ciascun periodo interessato.

In merito alle caratteristiche che deve avere un atto per potersi qualificare come avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’Agenzia ha redatto un elenco di atti in cui è precisato che è necessario che gli stessi abbiano il carattere di obiettività e, soprattutto, che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata. Possiede tali caratteristiche la delibera assembleare che stabilisce l’istituzione e la quantificazione del TFM.

L’agenzia delle Entrate precisa inoltre che lo statuto integra i requisiti dell’atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, ma per la quantificazione del TFM è sempre necessaria una delibera assembleare che può intervenire anche successivamente all’inizio del rapporto, ma non oltre la fine dell’esercizio di costituzione della società e nomina dell’amministratore.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate in esame, pare dunque avallare sia i comportamenti secondo cui ogni anno venga effettuata un’apposita delibera per la quota annuale di TFM, sia i comportamenti secondo cui venga effettuata una delibera iniziale valevole per tutta la durata dell’incarico.