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Mercoledì, 22 Gennaio, 2014
Utilizzo in compensazione orizzontale crediti Irpef/Ires/Irap 2013

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che dall’1/1/2014 anche l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) sarà subordinato al rilascio di visto di conformità da parte di professionista abilitato, come già accade dal 2010 per i crediti IVA.

Rispetto al caso dei crediti IVA vi sono due importanti differenze:

  1. L’obbligo di “visto” è previsto solo per gli importi superiori a Euro 15.000; dunque fino a tale somma il credito è liberamente utilizzabile (non vi è, come nel caso dell’Iva, l’ulteriore scaglione di importo tra 5.000 e 15.000 Euro, utilizzabile senza “visto” ma previo presentazione della dichiarazione.
  2. stando al dato letterale della norma, pare che il credito Irpef, Ires o Irap sia utilizzabile, per somme eccedenti i 15.000 Euro, sin dall’1/1/2014, quindi anche prima della presentazione delle relative dichiarazioni, sempre a patto che queste vengano poi presentate nei termini e “vistate”.

Non è al momento chiaro quale dovrà essere il contenuto del “visto” richiesto; se, cioè, ci si dovrà limitare a un controllo formale della formazione del credito (in base alle risultanze della dichiarazione, ai versamenti effettuati in acconto, alle eccedenza risultanti dalle precedenti dichiarazioni, ecc.) o se l’attestatore dovrà analizzare l’intera contabilità del contribuente, al fine di verificare l’esatta determinazione delle imposte (quindi la verifica della deducibilità dei costi, dell’imputazione dei ricavi, la corretta applicazione di norme quali l’ACE o la normativa sulle società di comodo, ecc.).