Vendite forzate – Obbligo inserimento degli avvisi nel portale delle vendite pubbliche
Lo scorso 19 (o 20, a seconda delle interpretazioni) febbraio 2018 è entrata in vigore la previsione di cui all’articolo 490, comma 1, del Codice di Procedura civile che dispone l’obbligo di inserimento degli avvisi di vendita nell’ambito delle esecuzioni forzate nel portale delle vendite pubbliche («Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"»);
Lo scorso 10 aprile 2018 è entrata in vigore la previsione di cui all’articolo 569, comma 4, del Codice di Procedura civile circa l’obbligo di effettuare le vendite immobiliari nell’ambito delle esecuzioni forzate con modalità telematiche («Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche…”);
Lo scorso 10 aprile 2018 è entrata in vigore la previsione di cui all’articolo 530, comma 6, del Codice di Procedura civile circa l’obbligo di effettuare le vendite mobiliari nell’ambito delle esecuzioni forzate con modalità telematiche («Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche…»).
Lo scorso 10 aprile 2018 è entrata in vigore la previsione di cui all’articolo 560, comma 5, del Codice di Procedura civile che dispone che la richiesta di visita dell’immobile posto in vendita nell’ambito delle esecuzioni forzate debba essere effettuata solo attraverso il portale delle vendite pubbliche. («Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro»).