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Lunedì, 29 Gennaio, 2024
Concordato preventivo biennale fiscale

La legge delega di riforma fiscale ha previsto l’introduzione dell’istituto del concordato preventivo biennale fiscale, la cui normativa si è definita a seguito del CdM dello scorso 24/1/2024..

Nella sostanza, si tratta di una predefinizione biennale del reddito tassabile ai fini dei redditi, IRAP e contributi previdenziali, proposta dall’Agenzia delle Entrate; l’IVA resta applicabile con le regole ordinarie.

 

Nell’attuale formulazione, la normativa in oggetto riguarda i soggetti a cui si applicano gli Isa con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (dunque non solo quelli con un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8, come previsto nelle prime ipotesi) e i contribuenti in regime forfetario.

Ulteriore requisito per poter accedere al concordato è l’inesistenza di debiti tributari scaduti superiori a Euro 5.000.

 

Entro il 15/6/2024 l’Agenzia delle Entrate dovrà porre online i software in cui i contribuenti dovranno caricare i dati che verranno utilizzati per elaborare il reddito proposto, sulla base del quale chi aderirà al concordato pagherà le imposte predefinite per il biennio 2024-2025; a sua volta, il contribuente interessato avrà tempo fino al 15/10/2024 per decidere in favore dell’eventuale adesione alla proposta del fisco.

L’eventuale accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate impegna il contribuente per un biennio a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di adesione preventiva.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo fiscale, il soggetto ha comunque l’obbligo di tenere tutti i registri contabili e deve normalmente presentare tutti i modelli dichiarativi, compresi i modelli ISA.

I maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali.

 

Il concordato diviene inefficace nel caso in cui, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.