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Lunedì, 26 Febbraio, 2024
Concordato preventivo biennale fiscale

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/2/2024, del Decreto legislativo 12/2/2024, n. 13, sono entrate in vigore le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (si veda la ns. Circolare n. 06/2024 del 29/1/2024).

 

La normativa prevede:

 

- L’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno (15 giugno per il 2024), mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

- La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva.

- Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto, in sede di prima applicazione, del 15 ottobre 2024.

- Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti soggetti agli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, scaduti, non sospesi o rateizzati.

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti condannati pe reati fiscali, false comunicazioni, riciclaggio.

- L’accettazione da parte del contribuente della proposta lo impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

- Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA.

- Decorso il biennio oggetto di concordato, in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può decidere di aderire.

- L’importo proposto al contribuente non terrà conto di componenti positivi e negativi di reddito non caratteristici (plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive).

- Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato nella proposta di concordato; il reddito non può comunque essere inferiore a 2.000 Euro.

- L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

- Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

- Il concordato diviene inefficace nel caso in cui, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (le cause di decadenza sono elencate nell’articolo 22 del Decreto).