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Venerdì, 8 Marzo, 2024
Compensazione orizzontale di crediti erariali

Con la nostra Circolare n. 03/2024 del 22/1/2024 abbiamo segnalato come la Legge di Bilancio 2024 abbia previsto che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 100.000, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti erariali.

 

Di seguito una sintesi delle problematiche relative alla compensazione “orizzontale, ovvero quella per cui il contribuente può utilizzare crediti di imposta per estinguere debiti di natura diversa rispetto a quella del credito usato.

 

  • Salvo diversi limiti previsti per specifici crediti di imposta, la compensazione orizzontale può avvenire fino a un limite massimo di euro 2.000.000 per ciascun anno solare.
  • In caso di utilizzo di un credito per un importo superiore a 5.000 euro, è necessario attendere dieci giorni dall’invio del modello di dichiarazione da cui emerge il credito, previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (salvo nel caso dei regimi premiali Isa).
  • L’utilizzo dei crediti tributari è precluso in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro; in tal caso è vietata la compensazione fino a concorrenza dell’importo del debito. E’ permesso al contribuente di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo in modo da riportare l’importo dei debiti scaduti sotto la soglia dei 1.500 euro ed eliminare l’ostacolo alla compensazione. E’ incerto se il divieto sia relativo o assoluto; la dottrina maggioritaria ritiene che la compensazione sia preclusa solo fino all’ammontare del debito iscritto a ruolo, mentre l’Agenzia delle entrate sostiene che nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
  • Come scritto in precedenza, la Legge di bilancio del 2024 ha introdotto un’ulteriore restrizione, operante a decorrere dal prossimo 1.07.2024: per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La nuova normativa si differenzia dalla precedente sotto due aspetti:

-- in caso di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, il divieto di compensazione è assoluto e riguarda tutte le tipologie di credito, anche quelli aventi natura agevolativa e non solamente i crediti per imposte erariali.

-- nella nuova normativa, per rimuovere la preclusione alla compensazione, è richiesta l’estinzione integrale della somma scaduta, senza la possibilità di ridurre il debito al di sotto della soglia di 100.000 euro.