titolo

Martedì, 26 Marzo, 2024
Donazione non soggette a imposta

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024, ha chiarito che le donazioni informali e le liberalità indirette tra genitori e figli non sono soggette a imposta nel caso in cui non vi sia obbligo di registrazione.

 

L’imposta è dovuta solo se donazioni e liberalità risultino da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

 

Dunque, sulla base della sentenza in oggetto, non è sé tassabile l’informale dazione di denaro (ad esempio tramite bonifico) tra genitori e figli, ad eccezione del caso in cui la dazione venga esplicitata in un procedimento di accertamento tributario (ad esempio per giustificare un tenore di vita non adeguato al reddito dichiarato).

 

Sempre in base alla sentenza in oggetto non dovrebbero essere soggetti a tassazione i casi in cui, da atti sottoposti a registrazione, risultino pattuizioni che potrebbero essere qualificate come donazione, ma che non siano espressamente identificate come tali.

E’ il caso di liberalità indirette come l’atto di nomina per la stipula di un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare, a un contratto a favore di terzo, a una delegazione di pagamento, a un accollo di debito, a un’espromissione.