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Lunedì, 27 Maggio, 2024
Piano di Transizione 5.0 e credito d’imposta

è stato istituito e disciplinato il Piano di Transizione 5.0, avente lo scopo di sostenere la transizione dei processi di produzione, verso un modello energeticamente efficiente e sostenibile.

Sarà riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Rilevano gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (la nota agevolazione “Industria 4.0”), interconnessi al sistema aziendale e che comportino complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La percentuale del credito d’imposta varia dal 35% al 5% in base all’importo dell’investimento, con possibili incrementi nel caso di riduzioni dei consumi energetici superiori (fino a un’aliquota massima di credito di imposta riconosciuta del 45%).

Per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, il credito d’imposta è subordinato alla presentazione di comunicazioni preventive, intermedie e finali al GSE, con certificazioni rilasciate da valutatore indipendente, attestanti:

-      in via preventiva, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;

-      ad investimento ultimato, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione preventiva.

Alla comunicazione finale devono essere allegate:

-      la certificazione attestante l’avvenuta interconnessione dei beni;

-      la certificazione, da parte di un revisore legale dei conti, dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.

 

Per la piena attuazione all’incentivo in oggetto, si è ora in attesa del decreto attuativo e del regolamento tecnico connesso del MIMIT, del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica.