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Venerdì, 6 Settembre, 2024
Rivalutazione partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche

nella ns. Circolare n. 41/2023 del 3/11/2023 abbiamo segnalato che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, e dei terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa.

 

La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.

La normativa si applica alle partecipazioni, qualificate e non, ed ai terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, da società semplici e da enti non commerciali alla data dell’1/1/2024.

 

Il Decreto legge 9/8/2024 n. 113 ha prorogato il termine entro il quale il valore rideterminato deve risultare da perizia giurata; il citato termine, inizialmente previsto per il 30/6/2024, è ora prorogato al 30/11/2024.

 

Il valore rideterminato deve quindi risultare da perizia giurata entro il termine del 30/11/2024 (non più 30/6/2024).

Entro il 30/11/2024 dovrà anche essere pagata l’imposta sostitutiva, invariata rispetto alla precedente versione:

  • 16% per le partecipazioni qualificate;
  • 16% per le partecipazioni non qualificate;
  • 16% per i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, i diritti edificatori, e i fabbricati da demolire, in quanto parificati alle aree edificabili.

 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni, con interessi. Ovviamente la proroga porta con sé anche le scadenze delle rate successive alla prima se si opta per il versamento rateale: è così possibile versare la seconda rata entro il 30/11/2025 e la terza entro il 30/11/2026 con maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo.

 

Chi si avvale dell’affrancamento può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Si segnala ancora che la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2015 ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale quello determinato sulla base della perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla cessione, attesa l’assenza di limitazioni di legge in proposito, mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 7037/2018 del 21/3/2018 ha stabilito che, se il contribuente opta per la rivalutazione, predisponendo la perizia giurata e adempiendo al pagamento dell’imposta sostitutiva, è legittimato a vendere il bene anche ad un prezzo inferiore a quello periziato (si veda in proposito la ns. Circolare n. 26/18 del 5/4/2018).

 

Si segnala che la normativa in esame, confermando la novità introdotta lo scorso anno, prevede la possibilità di rideterminare anche il costo di quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.