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Lunedì, 9 Settembre, 2024
Concordato preventivo biennale fiscale

abbiamo trattato l’argomento in oggetto con le nostre Circolari n. 06/2024 del 29/1/2024, n. 12 del 26/2/2024 e n. 31/2024 del 14/6/2024.

 

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Vi possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e, entro determinati limiti, i soggetti in regime c.d. forfetario.

 

AI fini dell’applicazione del CPB, ogni contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e, eventualmente, dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA.

Il software è disponibile dallo scorso 15 giugno, e dal 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario.

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 (precedentemente il termine era stato fissato al 15 ottobre).

L’accettazione da parte del contribuente della proposta lo impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e, eventualmente, dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ai fini Irap, non possono assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

 

A seguito delle ultime modifiche, portate dalla normativa in oggetto, in vigore dallo scorso 6 agosto, è stato previsto che per i periodi oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

a) del 10 per cento, se nel periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

b) del 12 per cento, se nel periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15 per cento, se nel periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

 

Nel caso dei soggetti forfetari, la predetta imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, è pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di imprese start up.

 

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto; nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA.

 

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i predetti debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

 

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • condanna per reati fiscali, false comunicazioni, riciclaggio;
  • operazioni di fusione, scissione, conferimento avvenute nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, oppure modifiche della compagine sociale nel caso di associazioni.

Inoltre, non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta.

 

Il concordato diviene inefficace nel caso in cui, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (le cause di decadenza sono elencate nell’articolo 22 del Decreto).