con le nostre Circolari del 12/7/2024, n. 32/2024 e del 25/9/2024 n. 35/2024 abbiamo segnalato l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/6/2024 n. 87, che ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio tributario; la nuova normativa, in relazione alle sanzioni amministrative, ha efficacia dallo scorso 1° settembre 2024 e, non sarà possibile avvalersi del principio del favor rei.
Abbiamo descritto, nella Circolare n. 35/2024, le modifiche all’istituto del ravvedimento operoso nel caso di violazioni commesse oltre l’anno o nelle more di un controllo fiscale.
La normativa in oggetto ha però modificato anche i termini del ravvedimento effettuato entro l’anno, dato che, sempre a decorrere dall’1/9/2024, i mancati versamenti erariali prevedono una sanzione amministrativa del 25% per ogni importo non regolarmente versato alla scadenza prevista, mentre fino al 31/8/2024 la predetta sanzione era pari al 30%.
Ne deriva che, in caso di omesso o ritardato versamento di imposta, se il pagamento avviene
entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 12,50%, e non più
del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo; dunque il ravvedimento c.d. “Sprint”, che prevede un’ulteriore riduzione a 1/10, ammonta allo 0,08% giornaliero.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni, la riduzione è quindi pari a 1/10 del minimo (1,25%), mentre è pari a 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni e a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene antro l’anno.
Sintetizzando:
Si ricorda infine che le nuove misure relative al ravvedimento operoso descritte nella presente potranno essere applicate per le violazioni commesse successivamente al 1° settembre 2024.