titolo

Martedì, 8 Ottobre, 2024
Concordato preventivo biennale fiscale

abbiamo trattato l’argomento in oggetto con le nostre Circolari n. 06/2024 del 29/1/2024, n. 12 del 26/2/2024, n. 31/2024 del 14/6/2024 e n. 34/2024 del 9/9/2024.

 

Come più volte segnalato, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Vi possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e, entro determinati limiti, i soggetti in regime c.d. forfetario.

 

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del D.L. 113/2024 è stata introdotta un’importanti novità, ovvero il c.d. “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale; nello specifico, è previsto che i soggetti ISA aderenti, entro il 31.10.2024, al concordato biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (e delle relative addizionali) è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura sopra indicata.

 

 

Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari:

  • al 10%, se nel periodo il livello di affidabilità fiscale (ISA) è pari o superiore a 8;
  • al 12%, se nel periodo il livello di affidabilità fiscale (ISA) è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • al 15%, se nel periodo il livello di affidabilità fiscale (ISA) è inferiore a 6.

Per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, inoltre, l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive sarà calcolata con l’aliquota del 3,9%.

 

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

 

È espressamente previsto che, in relazione ai periodi d’imposta 2018-2022, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

  • decadenza dal concordato biennale, applicazione di una misura cautelare;
  • notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.