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Martedì, 12 Novembre, 2024
Spese di trasferta e rappresentanza

L’articolo 10 del disegno di legge di Bilancio 2025 introduce, a partire dall’esercizio 2025, l’obbligo di pagamento tracciato per la deduzione delle spese di trasferta e di rappresentanza e per escludere la tassazione dei rimborsi spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea (taxi e Ncc), ai fini del reddito di lavoro dipendente.

Dunque, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, la nuova condizione di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la rilevanza fiscale del costo rimborsato per l’impresa o il professionista, da un lato, e la non imponibilità del rimborso per il percettore, dall’altro, prevede quanto segue:

  • In primo luogo, si stabilisce che l’esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti (come pure degli amministratori e dei co.co.co) dei rimborsi per spese di vitto e alloggio (spese riferite a trasferte fuori dal territorio comunale) e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (con taxi e Ncc), si applicano solo se le spese di cui si chiede il rimborso sono pagate, dal dipendente o dall’amministratore, con mezzi di pagamento tracciati.
  • La seconda modifica riguarda il reddito dei lavoratori autonomi; si prevede che (fermi restando gli attuali limiti di deducibilità, in particolare il 75% per alberghi e ristoranti, nel tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti) le spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione pasti, come pure quelle per trasporti a mezzo taxi e Ncc, che vengono addebitate analiticamente al cliente, nonché quelle rimborsate per trasferte svolte da dipendenti o lavoratori autonomi, sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.
  • In terzo luogo, le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc saranno deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili, sia se il costo è sostenuto direttamente dall’impresa in presenza di fattura ad essa intestata, sia se il costo è sostenuto dal dipendente e successivamente rimborsato dietro presentazione della nota spese con allegati i giustificativi.
  • L’ultimo intervento riguarda le spese di rappresentanza e, dunque, gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro e, in generale, le spese di ospitalità, intrattenimento e simili che rientrano nella definizione prevista dal Dm 19/11/2008; la deduzione (nel tetto parametrato ai ricavi previsto dal Dm predetto) sarà condizionata al pagamento della spesa con mezzi tracciabili.

 

Restano immutati i seguenti limiti quantitativi previsti dall’articolo 95 del Tuir per le spese di vitto e alloggio:

  • Trasferte in Italia: deducibili sino al limite di euro 180,76 al giorno
  • Trasferte all’estero: deducibili sino al limite di euro 258,23 al giorno.