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Giovedì, 21 Novembre, 2024
Bilancio in forma abbreviata

Con il D.Lgs. 125/2024, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sono state modificate le soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis cod. civ. e del bilancio delle microimprese ex articolo 2435-ter cod. civ.

 

Le soglie entro le quali le società, che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ. sono state così modificate:

 

Grandezze di riferimento

Limiti vecchi

Limiti nuovi

Attivo di Stato patrimoniale

4.400.000 euro

5.500.000 euro

Ricavi di vendita e delle prestazioni

8.800.000 euro

11.000.000 euro

Dipendenti occupati in media nell’esercizio

  1. unità

 

Si segnala che:

  • l’attivo va individuato sulla base del valore indicato nello Stato patrimoniale;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni sono quelli corrispondenti alla voce A.1 di Conto economico.

 

L’articolo 2435-bis, cod. civ., prevede che “Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”. Ciò significa che la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali, non necessariamente sempre i medesimi, già a partire da tale esercizio è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria.

 

Dunque la forma abbreviata nella redazione del bilancio può essere adottata:

 

  • nel primo esercizio di attività, laddove non siano superati 2 dei 3 parametri;
  • dal secondo esercizio in avanti, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei 3 parametri.

 

Il D.Lgs. 125/2024, ha, inoltre, modificato le soglie entro le quali un’impresa può essere definita micro e, quindi:

  • redigere il bilancio d’esercizio secondo lo schema semplificato;
  • essere esonerata dalla redazione della Nota integrativa, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni dei numeri 9) e 16), dell’art. 2427 c.c.;
  • essere esonerata dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione, salva indicazione delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4), art. 2428 c.c.

Le predette soglie sono state così modificate:

Grandezze di riferimento

Limiti vecchi

Limiti nuovi

Attivo di Stato patrimoniale

175.000 euro

220.000 euro

Ricavi di vendita e delle prestazioni

350.000 euro

440.000 euro

Dipendenti

5 unità

 

Il superamento per 2 esercizi consecutivi di 2 limiti su 3 comporta l’obbligo di redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Il Decreto nulla prevede in merito alla decorrenza delle nuove soglie, tuttavia, si dovrebbe ritenere che i nuovi limiti siano applicabili dal bilancio relativo all’esercizio 2024.