La legge di stabilità 2014 ha introdotto dall’1/1/2014 il divieto di pagamento dei canoni di locazione abitativi con denaro contante.
La sanzione per la violazione è compresa tra l’1 e il 40% dell’importo corrisposto con un minimo di euro 3.000,00.
Inoltre, nel caso di violazione, sia il locatore che il conduttore perdono il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali: ad esempio per il locatore, la riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati e l’applicabilità della cedolare secca, e per il conduttore, per esempio, la detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente.
Si ritiene che ambedue le parti del rapporto siano soggetti della prescrizione normativa che vieta il pagamento in contanti, pertanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che laddove si parla di corresponsione di pagamenti riguardanti canoni si dovrebbe considerare sia la posizione di colui che paga (conduttore) sia la posizione di colui che riceve (locatore).
Quindi, si dovrebbe ritenere che la sanzione è a carico singolarmente di ambedue le parti del rapporto.