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Martedì, 4 Febbraio, 2014
Quadro RW – modifica sanzioni e adempimenti

Come già segnalato nella nostra circolare del 30/8/2013, la Legge 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del Modulo RW, poi meglio illustrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013, che possono così riassumersi:

  • eliminazione della soglia di Euro 10.000,00; ciò significa che la segnalazione va fatta in ogni caso anche in presenza di investimenti minimi.
  • eliminazione delle Sezioni I e III; La novità va sicuramente accolta con favore in quanto le modalità di compilazione delle predette sezioni erano piuttosto oscure, anche se d'ora in avanti il Quadro RW potrebbe risultare meno espressivo e, quindi, potrebbe solleticare l'interesse dei verificatori a chiedere chiarimenti.
  • riduzione delle sanzioni; la sanzione per la mancata dichiarazione delle attività detenute all’estero viene ridotta da un minimo del 3% a un massimo del 15% (finora era dal 10 al 50%); si noti che le sanzioni raddoppiano (dal 6 al 30%) se le attività non comunicate sono detenute in paesi “Black List” o non collaborativi (si definiscono Stati o territori collaborativi, oltre quelli rientranti nella cd. white list, anche quelli che, pur non essendo nella lista, prevedono un opportuno scambio di informazioni, attraverso una Convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale o grazie a norme comunitarie sull’assistenza amministrativa).
  • ampliamento dei soggetti tenuti alla segnalazione; sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti cui trova applicazione il Modulo RW che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento. In caso di società si considerano titolari effettivi - in estrema sintesi - le persone fisiche con una partecipazione superiore al 25%.
  • estensione dell'obbligo di segnalare la non produzione di reddito a tutti gli investimenti esteri. La nuova normativa prevede una redditività presunta delle attività estere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi.
  • assoggettamento dei redditi derivanti da investimenti o attività all’estero a ritenuta o ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti che riscuotono i relativi flussi finanziari e redditi. Alcune tipologie di redditi sono soggette a ritenuta d’acconto del 20%. Il prelievo alla fonte va comunque e sempre effettuato a meno che il contribuente non attesti tramite autocertificazione che i flussi finanziari non rappresentano redditi di capitale o diversi di fonte estera.