La Legge 9/2014 (di interpretazione autentica dell’articolo 111, II comma, L.F.) ha previsto un irrigidimento dei requisiti per cui possa essere considerato prededucibile un credito sorto nei confronti di un soggetto che si trovi in situazione di c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco” (tecnicamente a seguito dell’ammissione di domanda ex articolo 161. VI comma, L.F.)
In particolare, a seguito del citato intervento normativo, perché il credito possa avere i requisiti della prededucibilità, devono ricorrere le seguenti condizioni:
Nella sostanza, ciò significa che, se ala fase di “preconcordato” dovesse conseguire il fallimento, i crediti per le forniture effettuate nel periodo di pendenza del “preconcordato” stesso, per quanto funzionali alla procedura e autorizzate fossero le forniture stesse, non sarebbero prededucibili, ma subirebbero la falcidia fallimentare.
Il disposto descritto ha subito molte critiche, dato che potrebbe di fatto impedire a molte imprese in crisi reversibile di continuare a operare in fase di “preconcordato”.
Comunque, per evitare le conseguenze descritte, è necessario, qualora si decida di fornire un’impresa che si travi in situazione di “preconcordato”, che:
Qualora ricorrano tali requisiti, infatti, il credito viene saldato, e non vi sono rischi di revocatoria (ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera e).