L’articolo 18 del D.L. 24/6/2014, n. 91 prevede un’agevolazione, per l’effettuazione di investimenti, il cui meccanismo di funzionamento ricorda molto le vecchie leggi “Tremonti” (L. 489/1994 e L. 383/2001); la differenza principale è che allora l’importo agevolato rappresentava una deduzione dall’imponibile, mentre ora è previsto un credito di imposta.
Il credito d'imposta spetta agli imprenditori che effettueranno, tra il 25/6/2014 e il 30 giugno 2015, investimenti di importo unitario non inferiore a 10.000 euro in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. I beni strumentali, cui il decreto fa riferimento, sono però solo quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, con esclusione quindi dei beni immateriali e degli immobili.
Il calcolo dell’agevolazione fiscale prevede che l’importo del credito sia pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Per le imprese con un'attività inferiore ai cinque anni viene disposto che il calcolo coinvolga i soli esercizi intercorsi dalla loro costituzione, sempre con facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore; mentre le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto calcoleranno il credito d’imposta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Il bonus fiscale andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo e utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento.
L’agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato, non concorrendo però né alla formazione del reddito d'impresa Irpef/Ires né alla determinazione della base imponibile Irap.
L’incentivo sarà revocato qualora i beni siano ceduti (o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) prima del secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell'investimento o se i beni medesimi saranno collocati in strutture produttive estere; In questo caso scatterà l’obbligo di restituire il credito indebitamente fruito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.
Per calcolare l'incentivo, va prestata attenzione alla data in cui l’investimento si considera effettuato, ricordando che il costo è agevolato solo se fiscalmente sostenuto tra il 25/6/2014 e il 30/6/2015. Per gli acquisti, rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene o, se successivo, di passaggio di proprietà; per eventuali prestazioni connesse con l’investimento (trasporto, installazione eccetera) non comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione. Se il macchinario è acquisito in appalto (anche in “leasing-appalto”), vale la data di ultimazione dell'opera o i singoli importi liquidati in via definitiva con stati di avanzamento dei lavori (Sal). Per i leasing conta non la maturazione dei canoni, ma il momento di consegna del cespite all'utilizzatore; se è prevista una condizione sospensiva, va atteso l'esito positivo del collaudo. In ogni caso, non rileva il momento di entrata in funzione dei beni.
Chi al 25/6/2014 giugno aveva già avviato programmi di investimento dovrà verificare sui documenti di trasporto le date di consegna o spedizione dei beni. Per gli appalti ultimati dal 25/6/2014, in assenza di precedenti Sal liquidati in via definitiva, tutto il costo del macchinario è agevolato anche se la realizzazione era cominciata prima di tale data ed erano già stati pagati acconti.Ciò vale anche per i leasing stipulati prima del 25/6/2014 se la consegna al locatario avviene dopo tale data.
Per verificare se gli investimenti daranno origine al beneficio, va fatta la media del quinquennio precedente: fino al raggiungimento di tale ammontare, non c'è credito d’imposta. Il calcolo, per l'incentivo 2014 (25 giugno-31 dicembre), si fa prendendo gli anni 2009-2013 (costo dei beni nuovi voce 28 Ateco di tali anni), escluso quello con investimenti più alti e dividendo il risultato per 4. La media, come accadeva per le vecchie “Tremonti”, è mobile: per gli investimenti del primo semestre 2015, il quinquennio da considerare slitta di un anno (2010-2014). Se ci sono fusioni nel periodo di media, l’incorporante calcola la media sommando gli investimenti propri a quelli dell’incorporata. La beneficiaria di una scissione deve aggiungere gli acquisti di beni strumentali della scissa quantificandoli secondo la percentuale del netto contabile trasferito. Nei conferimenti d'azienda, la conferitaria conta solo gli investimenti propri.