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Martedì, 2 Settembre, 2014
Legge 91/2014 – abrogazione previsioni Legge 9/2014

La Legge 9/2014 (di interpretazione autentica dell’articolo 111, II comma, L.F.) aveva previsto un irrigidimento dei requisiti per cui possa essere considerato prededucibile un credito sorto nei confronti di un soggetto che si trovi in situazione di c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco” condizionando alla successiva formale apertura della procedura di concordato preventivo il riconoscimento della prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato con riserva; si veda la nostra Circolare n. 35 del 19/5/2014.

 

Ora la legge 116/2014 dell’11/8/2014, ha abrogato la legge 9/2014, svincolando la prededuzione dalla successiva apertura della procedura. Quindi, per i crediti sorti in pendenza di preconcordato dovrà essere riconosciuta la prededuzione anche in caso di mancata ammissione alla procedura (e quindi di fallimento)

Nell’ipotesi di crediti successivi al deposito della domanda originati da atti di ordinaria amministrazione, il giudice sottoporrà al proprio sindacato il beneficio della prededuzione, valutando quindi caso per caso, in sede di accertamento del passivo, l’inerenza e la funzionalità (con valutazione ex ante) del credito.

Il concetto di ordinaria amministrazione, nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo, presuppone, per il riconoscimento della prededuzione in caso di successivo fallimento, l’accertamento che il credito sia stato originato da un atto inerente a quella procedura e astrattamente funzionale agli interessi dei creditori.

Vanno esclusi, quindi, tutti gli atti che non riguardino la procedura o che perseguano comunque finalità inconciliabili con l'interesse dei creditori.