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Lunedì, 29 Settembre, 2014
Locazione di immobili non abitativi di rilevante valore

Il DL 133/2014 (c.d. Sblocca-Italia) contiene una notevole modifica, riguardante i contratti di locazione di immobili non abitativi di rilevante valore (compresi quelli a destinazione alberghiera), disponendo che, se il contratto prevede la corresponsione di un canone annuo superiore a 150mila euro, le parti contraenti possono derogare a qualsiasi norma della legge 392/1978, la quale, dunque, in tali casi, è destinata a regolare i rapporti tra concedente e conduttore solo per quanto essi non abbiano disciplinato altrimenti.

La facoltà di derogare alla legge 392/1978 significa che i contratti in questione tornano a una libera contrattazione, riguardando anzitutto le norme in tema di durata inderogabile del contratto (sei anni più sei anni oppure nove più nove nel caso di edificio alberghiero), quelle sul rinnovo automatico del contratto e quelle sulla facoltà di diniego di tale rinnovo.

Inoltre, dovrebbero rendersi derogabili (stante l’amplissimo dettato della norma in questione) le regole in tema di limiti alla variazione in aumento del canone, quelle di indennità per la perdita di avviamento e quelle in tema di prelazione del conduttore.