Il D.Lgs. sulle “semplificazioni fiscali” è stato approvato in via definitiva il 30/10/2014 dal Consiglio dei Ministri. Tra le misure che divengono operative, vi è quella relativa alla normativa circa le dichiarazioni di intento (si veda la nostra circolare n. 48 dell’11/7/2014).
Dunque, dall’1/1/2015, il fornitore non è più tenuto ad inviare in via telematica la comunicazione con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: tale adempimento spetterà all’esportatore abituale, che dovrà trasmettere telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica. Dopo avere adempiuto questo obbligo, l’esportatore dovrà consegnare al fornitore, oppure presentare in dogana (nel caso di importazioni), la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Il fornitore avrà l’onere (con sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non applicata), di verificare telematicamente, prima di effettuare la cessione senza applicazione dell’imposta, che la dichiarazione d’intento inviatagli dal cliente sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate. La semplice ricezione della dichiarazione d’intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore, dato che la norma impone anche di riscontrare telematicamente (con modalità che dovranno essere stabilite) l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia.