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Venerdì, 16 Gennaio, 2015
Istituto del ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015, in tema di ravvedimento operoso, ha introdotto tre nuove fattispecie:

- sanzione ridotta ad un nono del minimo quando la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore in presenza di fattispecie per le quali non è prevista dichiarazione periodica.

- sanzione ridotta a un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

- sanzione ridotta a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il predetto ultimo termine (due anni).

Oltre a tali nuove fattispecie di ravvedimento restano in vigore quelle già presenti, ovvero: il cosiddetto “ravvedimento sprint” (sanzione dello 0,2% al giorno entro 14 giorni); il ravvedimento entro 30 giorni (sanzione del 3%); il ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione/omissione (3,75%, ovvero un ottavo del minimo).

 

Si segnala come il contribuente potrà ravvedersi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale).