Si ricordano le principali caratteristiche delle compensazioni erariali, ai sensi della normativa vigente.
Compensazioni “libere”
I contribuenti che eseguono compensazioni “verticali” non hanno particolari obblighi. Restano perciò liberamente compensabili, ad esempio, gli importi “Iva a credito (maturata anteriormente) su Iva a debito (maturata successivamente)” , “Irpef su Irpef”, “Ires su Ires”.
Sono compensabili con altri tributi anche i crediti IVA fino a Euro 5.000 annui.
Credito IVA oltre Euro 5.000
La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi oltre 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Per potere utilizzare importi oltre Euro 15.000, il credito deve però essere “vistato” con attestazione di conformità.
Crediti per imposte dirette oltre Euro 15.000
I contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.
Presenza di debiti a ruolo oltre Euro 1.500
Si ricorda che esiste il divieto alla compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le addizionali sui tributi diretti, di ammontare superiore a 1.500 euro. È ammesso il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte