In relazione a quanto in oggetto (si veda la ns. circolare n. 1/2015 del 7/1/2015), il Decreto Ministeriale 23/1/2015 ha chiarito che:
- al fine di applicare lo split payment i fornitori della pubblica amministrazione devono immediatamente adeguare i sistemi informativi per gestire l’emissione e la contabilizzazione delle fatture (i software gestionali dovranno prevedere specifiche causali e codifiche di registrazione).
- il meccanismo dello split payment non si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni bensì esclusivamente alle operazioni con gli enti pubblici tassativamente elencati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72 (Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, istituti universitari, ASL, enti ospedalieri, di ricovero e cura, di assistenza e beneficenza.
- è obbligatorio per il fornitore esporre in fattura la dizione “scissione dei pagamenti”;
- le fatture devono comunque evidenziare l’Iva ed essere normalmente registrate, senza però concorrere alla liquidazione mensile.
- l’esigibilità dell’imposta si avrà al momento del pagamento della fattura.
- lo split payment si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a far data dall’1/1/2015.
- per i fornitori che, trovandosi a credito di IVA, ne chiederanno il rimborso, anche infrannuale, è prevista erogazione in via prioritaria già con il primo trimestre 2015, ma potrà essere richiesto al massimo un importo fino a concorrenza delle operazioni in split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.