La Corte di Cassazione con sentenza n. 11522/2015 depositata il 4/6/2015, ha stabilito come la compensazione di crediti erariali oltre la soglia limite prevista dalla legge, ammontante a Euro 700.000 (in precedenza, fino all’1/1/2010 erano Euro 516.456,90) equivalga a un mancato versamento per il quale è legittima l’applicazione della sanzione nella misura del 30%.
La questione è controversa, in quanto si potrebbe sostenere che l’utilizzo del credito oltre il plafond previsto, non comporti di per sé alcun danno all’erario e la sanzione del 30% (e quindi l’equiparazione all’omesso versamento) sia sproporzionata e contraria allo Statuto dei diritti del contribuente.
Nel caso in esame, sia la Commissione tributaria provinciale, che la Commissione tributaria regionale, avevano accolto il ricorso del contribuente, sentenziando come effettivamente la sanzione fosse eccessiva, in assenza di un concreto danno all'amministrazione.
Ma la Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni dell’erario, ha precisato che il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento del tributo alle scadenze previste. Quindi anche l'utilizzo di un credito realmente esistente, ma oltre la soglia limite, corrisponde sostanzialmente all'omesso versamento del dovuto.
L'inadempimento è sanzionato dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, in base al quale va irrogata una sanzione pari al 30% dell'imposta.