L’argomento in oggetto è stato trattato dalle nostre Circolari n. 32 del 30/4/2014, n. 58 del 9/9/2014 e n. 68 del 30/9/2014.
Smentendo le ipotesi di una semplificazione della normativa prevista dall’articolo 11 del D.l. 66/2014, la risposta del Ministero delle Finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-05826 del 17/6/2015 ha confermato che, con decorrenza dal 1° ottobre 2014:
- i modelli F24 il cui saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni devono essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 online, F24 web o F24 cumulativo); dunque i privati non potranno più presentare tali modelli formato cartaceo e nemmeno in via telematica avvalendosi dei servizi home/remote banking collegati al circuito Cbi.
- i soggetti titolari di partita Iva non potranno più presentare i modelli F24 relativi alla compensazione a saldo zero di crediti Iva non superiori a 5mila euro tramite home banking, ma dovranno avvalersi dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- i modelli F24 a compensazione il cui saldo finale è a debito possono essere pagati, oltre che con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, ossia banche, poste e agenti della riscossione, ad eccezione dei casi in cui siano compensati crediti Iva superiori a 5mila euro;
- se il credito compensato è diverso dall’IVA, e anche trattandosi di crediti Ires/Irpef o Irap superiori a Euro 15mila da vistare, non è obbligatorio l’utilizzo del canale telematico.
- non è possibile presentare modelli di versamento F24 in formato cartaceo con debito superiore a Euro mille.