La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla previsione normativa in base alla quale, a partire dall'anno 2015, ai fini dell'Imu è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, pensionati nel Paese estero di residenza e iscritti all'Aire, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso.
Su tali immobili, inoltre, la norma citata prevede che Tari e Tasi siano applicate per ciascun anno in misura ridotta di 2/3. Al ricorrere di tutte le condizioni menzionate dalla disposizione (L. 23.5.2014, n. 80), l'Imu non si applica dunque all'immobile posseduto in Italia e alle sue pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
Circa la Tasi e la Tari, esse vanno versate nella misura di 1/3 dell'imposta calcolata sulla base delle rispettive aliquote previste da ogni Comune per l'abitazione principale,.
Per fruire dell’agevolazione, è sufficiente che il cittadino sia iscritto all'Aire e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso Comune di iscrizione all'Aire.
Inoltre, il requisito imposto dalla norma si realizza solo laddove il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è lo stesso di residenza del soggetto.
Infine, si segnala che, sebbene i Comuni non possano stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall'Imu oltre a quelle previste dalla legge, per gli immobili di cui sopra essi possono comunque disporre, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%.
Essi possono altresì giungere all'azzeramento della Tasi o differenziarne l'aliquota a seconda della destinazione degli immobili, e disporre riduzioni tariffarie o esenzioni dalla Tari per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all'estero.