Il D.Lgs. “internazionalizzazione delle imprese” prevede che gli interessi passivi si deducono anche oltre il 30% del Rol, ma solo per le imprese immobiliari che rispettano determinati parametri patrimoniali ed economici.
A suo tempo, la legge 244/2007 introdusse una norma interpretativa secondo la quale erano deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la acquisizione di fabbricati abitativi e terreni agricoli destinati alla locazione, nonché gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili strumentali destinati alla locazione (dunque tali interessi erano deducibili anche oltre il limite sancito dall’articolo 96 del Tuir e cioè il 30% del ROL).
Ora la nuova normativa fissa il perimetro di applicazione della citata agevolazione e cioè della deducibilità illimitata degli interessi passivi.
A partire dal periodo di imposta 2016 l’agevolazione è riservata alle società di capitali che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
Si considerano tali:
- le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
- le società i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione (nel calcolo si considerano anche i contratti di affitto di azienda il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati).